L’Agenzia, con la risposta n. 248/2019, chiarisce che i contributi rimborsati dal collaboratore familiare al titolare dell’impresa agricola non sono ammessi in deduzione.
Il caso esaminato riguarda:
In sede di presentazione del proprio Mod. 730, il CAF non ha apposto il visto di conformità in quanto i contributi pagati per i collaboratori agricoli sono considerati oneri dell’impresa che restano a carico dell'imprenditore e concorrono a determinare il reddito agrario.
Di conseguenza, i contributi versati dal titolare dell’impresa e rimborsati dal contribuente non risultano da quest’ultimo ammessi in deduzione.
L’Agenzia, nel fornire la risposta al quesito, richiama il seguente dettato normativo e le istruzioni del Mod. Redditi PF:
NORMATIVA |
CONTENUTO |
art. 10, co. 1, lett. e), TUIR |
Sono ammessi in deduzione dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi; |
art. 10, co. 2, TUIR |
Le spese di cui alla citata lett. e) sono deducibili anche se sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del C.C. se fiscalmente a carico. |
L. 233/1990 |
Il titolare dell'impresa artigiana/commerciale è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali anche per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa. |
ISTRUZIONI MOD. REDDITI PF: in caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda la rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. In caso di impresa familiare artigiana/commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi anche per i familiari collaboratori dell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori, lo stesso non può dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. Invece, i collaboratori possono dedurli solo se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato la rivalsa.
L’Agenzia chiarisce che la mancanza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa nell’ambito dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese agricole familiari per i collaboratori/coadiutori, impedisce la deducibilità IRPEF degli stessi sia dall'imprenditore agricolo e sia dal familiare collaboratore (CC.MM. 137/1997, 50/2002, 15/2005 e 7/2018).
Pertanto, il collaboratore familiare non può portare in deduzione dal proprio reddito i contributi previdenziali rimborsati al titolare dell’impresa agricola, in quanto non può trovare applicazione la citata lett. e).