Va rigettata l’eccezione di tardività del ricorso se il file allegato alla Pec non si apre. Infatti il difensore della parte destinataria ha il dovere di informare il mittente del problema, dandogli la possibilità di rimediare. E ciò perché una volta che il sistema della posta elettronica certificata genera la ricevuta di avvenuta consegna si presume che la comunicazione sia conosciuta dal destinatario; il quale, dunque, deve collaborare avvisando il mittente incolpevole dell’inconveniente.
Con questa motivazione la Cassazione sezione lavoro, con sentenza 21560 del 21 agosto 2019, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso in Cassazione proposta da un contribuente nei confronti dell’Inail. Il principio si presta ad estendersi anche al processo tributario telematico.
Nel rigettare la doglianza la Cassazione ricorda che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna o della mancata consegna delle e-mail al destinatario. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. I gestori certificano, quindi, con le proprie ricevute, che il messaggio è stato spedito, consegnato e non è stato alterato.
Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (cfr. Cass. 25819/2017)
Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della pec onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente. Nel caso di specie il ricorrente aveva, tra l’altro, ripetuto la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e tale notifica era risultata tempestiva.