l'Agenzia:
- nel presupposto che si tratti di un pensionato privato, la cui pensione è tassata esclusivamente nel paese di residenza del contribuente (laddove lo stesso Istante sia un ex dipendente pubblico, la pensione percepita ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione. In tale ipotesi le somme percepite dal non residente sarebbero assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte, con conseguente impossibilità di richiesta di rimborso, salvo il caso di soggetto di nazionalità spagnola, per il quale la tassazione esclusiva viene attribuita allo Stato di residenza)
considerato che:
- il trattamento pensionistico erogato dall’INPS nel 2018, in applicazione delle disposizioni convenzionali, non deve essere assoggettato ad imposizione in Italia e, pertanto, l’imposta IRPEF trattenuta dall’INPS all’atto del pagamento della pensione relativa al 2018, potrà essere chiesta a rimborso
- non essendo dovuta l'IRPEF, non sono dovute imposte a titolo di addizionali regionali e comunali degli enti locali e, pertanto, l’Istante potrà presentare richiesta di restituzione al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, sia con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche (per il periodo di imposta 2018), sia con riferimento alle addizionali regionali e comunali trattenute dall’INPS nel 2019, ma riferite all’anno di imposta 2018.
Tale richiesta di rimborso, da presentare entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione (articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602), deve contenere l’attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, rilasciata dall’autorità localmente competente, e la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione.