Con la risposta dell’Agenzia n. 365/E/2019
precisa che:
In particolare, gli integratori alimentari in capsule, possono essere ricompresi tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva del 10 per cento.
L'altro prodotto, descritto come un preparato in polvere da utilizzare come sostitutivo dei pasti, è classificabile nell’ambito del Capitolo 18 della tariffa doganale “Cacao e sue preparazioni”, alla voce 18.06: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 180690: - “altre”. Tale prodotto, conclude l’Agenzia, può essere ricondotto al numero 64) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, ossia nel “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)”, le cui cessioni scontano l’Iva al 10 per cento.