Con la risposta n. 380/2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al caso di società italiana originarimaente interamente controllata da una società con sede in Lussemburgo, con quest'ultima che fruisce dell'esenzione sugli utili distribuiti in base disposizioni previste dalla Direttiva Ue Madre-figlia, rispettando il requisto di possesso della partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno due anni.
- successivamente, la società controllante si trasferisce in Svizzera e il passaggio avviene in continuità, nel senso che non prevede alcuna liquidazione o scioglimento in Lussemburgo e ricostruzione nello Stato elvetico
l'Agenzia ha chiarito che:
- la società controllante potrà continuare a fruire dell'esenzione sui dividendi distributi dalla società figlia,
- in base all’articolo 9 dell’Accordo tra Ue e Confederazione svizzera
- che prevede che i dividendi corrisposti dalla società figlia alla società madre non sono soggetti a tassazione nello Stato d’origine (Italia), a condizione che la controllante detenga direttamente almeno il 25% del capitale della controllata per almeno due anni.
Il requisito di possesso delle partecipazioni (possesso del 25% del capitale per almento due anni), previsto dall’articolo 9 dell’Accordo tra Ue e Confederazione svizzera, si considera rispettato considerando che il trasferimento della sede non comporta lo scioglimento e la successiva ricostruzione della società madre. Si tratta, in sostanza di un traferimento che può essere considerato in continuità giuridica.