Agli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/proprio che c/terzi, è riconosciuto un credito d’imposta calcolato in base alla spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 ton. (cd.” caro gasolio”).
L’entità del credito d’imposta per il 2019, inalterato rispetto all’anno scorso, è pari a € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.
Relativamente ai consumi effettuati nel 3° trimestre 2019 è necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle Dogane entro il prossimo 31/10/2019.
Come noto, agli esercenti l’autotrasporto di merci, è riconosciuto un credito d’imposta (cd “caro gasolio”) relativo la spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Categoria veicolo: dal 1/01/2016 l’agevolazione è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno Euro 3.
SOGGETTI INTERESSATI
AUTOTRASPORTO MERCI |
esercenti attività di autotrasporto merci:
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SERVIZI PUBBLICI |
enti/imprese pubblici esercenti attività di trasporto pubblico locale (vi rientrano i soggetti pubblici o privati che svolgono servizi di linea di trasporto scolastico, anche con veicoli propri) |
imprese di autoservizi di competenza statale, regionale o locale |
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enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (si ritengono esclusi gli impianti sciistici in quanto privi di pubblica finalità). |
ASPETTI GENERALI
ESCLUSIONI |
Il credito d’imposta non spetta per i consumi
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MISURA CREDITO D’IMPOSTA |
L’Agenzia delle Dogane ha stabilito che (Agenzia Dogane 26/09/2019 137903/RU):
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LA PROVA DEI CONSUMI |
La “prova” dei consumi di gasolio avviene tramite le fatture di acquisto (stante anche quanto la L. 205/2017, oggetto di modifiche ad opera del D.L. 87/2018, che ha abrogato il regolamento di cui al DPR 444/1997). N.B.: la Nota Dogane 7/06/2018 ha confermato l’obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1 c. 917 L. 205/2017) della targa del veicolo rifornito.
Di fatto si tratta di provare l’acquisto del gasolio, non anche il suo effettivo impiego |
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA |
La domanda va presentata, alternativamente:
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UTILIZZI CREDITO D’IMPOSTA |
Il credito d’imposta:
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MODELLO F24 |
Codice tributo: “6740”, dove in corrispondenza del campo (Nota Dogane del 14/05/2015 e RM 39/2015):
Silenzio assenso: è opportuno attendere 60 gg dalla data di ricezione dell’istanza da parte delle Dogane, trascorso il quale, se non si riceve diniego, il credito si intende spettante (art. 4 c. 2 DPR 277/2000). |
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UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO IN PRECEDENZA |
Il credito non utilizzato in compensazione entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto va chiesto a rimborso presentando apposita istanza entro il successivo 30/06.
Esempio: il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2018
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