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Notizie Flash 08/10/2019

Corrispettivi non incassati di servizi resi - Corretta l'apparente duplicazione dell'Iva

Corrispettivi non incassati di servizi resi - Corretta l'apparente duplicazione dell'Iva

Con la Risposta n. 394/2019, l'Agenzia delle Entrate ha (finalmente) preso posizione per quanto riguarda i corretti adempimenti in relazione:

  • ai corrispettivi “non incassati” di prestazioni di servizio
  • a fronte dei quali viene emessa fattura elettronica a fine mese.

In particolare la questione è stata sollevata in relazione agli utilizzi dei tickets restaurant da parte della clientela al fine di “pagare” la somministrazione del pasto. Infine sono stati chiariti gli adempimenti relativi alle vendite dei biglietti per gli abbonamenti ai trasporti urbani.

TICKET RESTAURANT

Il problema principale attiene al fatto che i Registratori telematici non prevedono la possibilità di non effettuare l’invio d una o più  operazioni "certificate", ancorché non incassate.

Come noto, in presenza di prestazioni di servizio il momento impositivo scatta con l’incasso della prestazione, non con la certificazione del corrispettivo (il problema non si pone per le cessioni di beni in quanto il momento impositivo scatta con la consegna del bene).

In caso di somministrazione di alimenti e bevande l’esercente che:

  • proceda a certificare l’operazione emettendo il Documento commerciale “non incassato” (es: nei confronti di un dipendente a cui datore di lavoro ha consegnato il ticket restaurant)
  • e, successivamente (in genere, a fine mese), proceda ad emettere la fattura (nei confronti del datore di lavoro dei dipendenti di cui sopra).

incontra il problema di un apparente duplicazione dell’Iva debito, in considerazione del fatto che la certificazione di cui sopra non può non essere inviata telematicamente.

Dunque lo SDI evidenzierà una situazione in cui il debito per Iva risulta composto:

  1. in parte dal debito risultante dalle fatture elettroniche emesse
  2. ed in parte dei corrispettivi dell’esercente, che includono quelli non incassati.

L’Agenzia delle Entrate conferma, ora, che:

  • il Provvedimento 28/10/2016 (che regolamenta l’intero flusso dei corrispettivi telematici, nonché i requisiti tecnici dei Registratori telematici), nell’ambito delle Specifiche tecniche
  • non ha previsto la possibilità di evitare l’invio di un corrispettivo emesso, a nulla rilevando che si tratti della certificazione di un servizio non incassato (come avviene nel caso di incasso tramite ticket restaurants).

Ciò comporta il fatto che l’importo complessivo dei corrispettivi telematici trasmessi include anche tali prestazioni. 

A questo punto l’Agenzia:
*) nel precisare che, naturalmente, l’Iva effettivamente dovuta non può tenere in considerazione l’importo dei corrispettivi delle prestazioni di servizio non incassate (spetta dunque all’esercente escludere tali importi dalla liquidazione periodica, facendovi partecipare la sola Iva derivante delle fatture emesse)
*) chiarisce che “Tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente”.

A tal fine si noti che, nell’ambito degli Allegati al citato Provv. 28/10/2016, viene espressamente previsto che il campo “Ammontare” relativo al totale giornaliero è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per il quale il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurants”.

Inoltre, nel Documento “Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici” del 9/05/2017 dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che il documento commerciale rilasciato deve espressamente indicare se il corrispettivo non è stato riscosso (per quanto il totale del corrispettivo figuri nella voce “Importo pagato”).

Esempio: in caso di importo pagato pari a 10 €, il documento commerciale deve indicare che non è stato riscosso il ticket restaurants di €. 7, risultando incassata la differenza di €. 3

A tutela del cliente, per alcune forme di pagamento, occorre specificarne il tipo in calce al documento commerciale: in particolare vanno indicati i pagamenti effettuati tramite assegno e tramite ticket restaurant.

Rimane il fatto che tale indicazione (di corrispettivo "non incassato") non viene recepita dallo SDI; il quale non è terrà conto nel momento in cui procederà ad effettuare i controlli sulle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti. Dunque sarà presumibile aspettarsi una richiesta massiva di chiarimenti in queste situazioni, tramite invio di lettere di compliance.

Per tale motivo è auspicabile che in futuro l'Agenzia modifichi le procedure automatizzate, prevedendo la possibilità di "evidenziare" allo l'SDI la differenziazione tra la certificazione:

  • di prestazioni di servizio non incassate (che non attribuiscono debito Iva)
  • le cessioni di beni non incassate (che attribuiscono il debito Iva) a fronte delle quali sia stata successivamente emessa fattura, cioè l'altra situazione in cui è possibile una ulteriore "apparente duplicazione" dell'Iva (la FAQ n. 45 del 21/12/2018 dell'Agenzia ha ritenuto che in tal caso nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi del Documento commerciale, compilando il blocco informativo “AltriDatiGestionali”; tuttavia non è chiaro se ciò sarà sufficiente ad evitare la Lettera di compliance).

RIVENDITA DI BIGLIETTI E ABBONAMENTO AL TRASPORTO URBANO

La seconda questione affrontata riguarda gli adempimenti relativi alle operazioni di rivendita di biglietti ed abbonamenti agli autobus urbani.

A tal fine l’Agenzia chiarisce che:

  • premesso che al rivenditore spetta il solo aggio di vendita (rilevante anche ai fini dei redditi)
  • l'IVA complessiva dovuta sull’operazione (incluso l’aggio) è assolta dal gestore del servizio di trasporto con il regime monofasico, ex art. 74 Dpr 633/72 (l’Iva debito deviva dal prezzo del biglietto al pubblico, che è quantificato anche in relazione all’aggio dovuto al rivenditore)

e, dunque, il rivenditore non è tenuto a “certificare” la vendita dei biglietti (non emette alcun documento commerciale).

In sostanza non si pone il problema visto per quanto riguarda i ticket restaurants.

Tuttavia l’Agenzia cade in errore quando chiarisce che il corrispettivo del rivenditore, costituito dall’aggio, “deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio”; in realtà si tratta di una autofattura emessa dal gestore, come espressamente previsto dall’art. 3  DM 30/07/2009.

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