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Notizie Flash 25/10/2019

Liquidazione IVA di gruppo anche per la sub-holding estera

Liquidazione IVA di gruppo anche per la sub-holding estera

Con la risposta 421/2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • possono esercitare l'opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo
  • anche società residenti in altri Stati Ue, ma a condizione che:
    • il soggetto non residente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal Dm 13 dicembre 1979 
    • e che lo stesso sia identificato, ai fini Iva, in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, con un rappresentante fiscale ai fini Iva o mediante identificazione diretta (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972).

Viene chiarito che:

  •  in una situazione di controllo che coinvolge più società controllate non necessariamente tutte le società debbono partecipare alla liquidazione di gruppo, potendo questa essere in concreto attivata limitatamente ad una o più delle società controllate, fermo restando ovviamente l'obbligo di provare la sussistenza dei presupposti relativi alla nozione di controllo richiesti dalla normativa in esame nei confronti delle singole società per le quali si utilizza la liquidazione di gruppo (circolare n. 16/1986)

Da un punto di vista operativo, per esercitare l'opzione

  • l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia la predetta procedura di versamento, compilando la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. A tal fine, all'interno del modello di dichiarazione Iva annuale, è stato inserito l’apposito quadro VG che dovrà essere compilato per manifestare espressamente l’opzione. Come chiarito dalle istruzioni al quadro, dalla dichiarazione della controllante devono risultare, nella sezione I, le società partecipanti alla compensazione Iva: in questo caso vanno indicati per ciascuna il numero di partita Iva, la percentuale di possesso delle azioni o quote e la data da cui lo stesso decorre, il numero di partita Iva del soggetto che detiene il possesso.
  • nel caso in cui il non residente, che detiene la maggioranza delle azioni o quote, sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato, deve essere barrata la casella del campo 7 “Soggetto estero” della sezione I, senza indicazione della partita Iva nel campo 5.
  • nella sezione II (“Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione Iva”) vanno invece riportati i dati relativi ai soggetti che partecipano alla catena di controllo ma non anche alla liquidazione Iva di gruppo, al fine di dar conto del rispetto della percentuale di controllo. Non devono essere indicati, invece, i dati relativi ai soggetti non residenti che pur partecipando alla catena di controllo, siano privi di una posizione Iva nel territorio dello Stato.
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Vendita giudiziale dell’immobile: l’imposta di registro va applicata in misura proporzionale
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Fisco passo per passo 27/04/2025
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