Con il decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019, pubblicato in GU n. 250 del 23/10/2019, si prevede che:
- per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e dagli esercenti di attività agricole
- con sede nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (allegato 1 e allegato 2 al Dl n. 189/2016)
che devono restituire le imposte e le ritenute previdenziali sospesi dopo gli eventi sismici.
- che il pagamento delle somme relative alle ritenute fiscali e a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospeso da agosto 2016 a dicembre 2017
- va effettuato entro il prossimo 15 gennaio, nella misura del 40% dell’importo dovuto.
Il termine per effettuare il versamento utile alla restituzione era già stato indicato con il Dl n. 111/2019, il cosiddetto “decreto clima”, pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta, che insieme alle misure in favore dell’ambiente, riportava, all’articolo 8, la scadenza per il pagamento dei tributi e contributi:
- entro il 15 gennaio 2020 va liquidato l’intero importo dovuto
- nella misura:
- del 40% delle intere somme sospese, come specificato dal DL 123/2019
- o, in caso di rateizzazione - fino a 120 rate mensili ciascuna di pari importo - l’ammontare relativo alla prima rata.