Con la risposta all'interpello 442/2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al trasferimento nel 2016 di un immobile nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare
- ha chiarito che l'agevolazione ex art. 16, DL 18/2016
- che prevede l'applicazione di "imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni"
- si applica ai trasferimenti (acquisto all'asta) stipulati entro il 30 giugno 2017 (art. 1, c. 32, L. 232/2016).
Prima delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (legge di stabilità per il 2017) la disposizione richiamata prevedeva l’assoggettabilità alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l’acquirente si impegnasse a rivendere entro due anni dall’acquisto in asta.
Per effetto delle modifiche della Legge di Stabilità 2017:
- per tutti gli atti di trasferimento emessi fino al 30 giugno 2017
- gli anni a disposizione per ritrasferire i beni in modalità agevolata sono diventati cinque
Qualora:
- non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio
- troverà applicazione il c.2, art. 16 DL 18/2019 secondo cui "le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al.......).
Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".
Nel caso in cui trovi applicazione tale ultima disposizione, il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472 del 1997.
Inoltre, come chiarito con la Circolare 13 giugno 2016 n.27, in caso di inottemperanza dell'obbligo di trasferimento entro cinque anni dalla stipula perché il contribuente si trova nella condizione di non poter o voler rispettare l'impegno assunto, analogamente a quanto previsto in materia di "prima casa", può, in pendenza del termine previsto per procedere all'alienazione, rivolgere apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, secondo le procedure previste dalle risoluzioni 102/E e 115/E del 2012, al fine di ottenere la riliquidazione dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi.