Con la risposta all'interpello 443/2019, relativamente alla decadenza dal "bonus prima casa" nel seguente caso:
Evidenzia l'Agenzia che:
Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato che «lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi realizza un nuovo trasferimento di proprietà. Tanto è vero che, laddove si tratti di immobili, anche per mutuo dissenso è richiesta la forma scritta ad substantiam, giustappunto perché, in base a simile fattispecie, viene operato un nuovo trasferimento del bene al precedente proprietario » (...) «Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, percepibili sul trasferimento connesso all'atto, non hanno per oggetto l'atto in sé, ma - al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che la effettua e a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società, o decisione giudiziaria) - l'effetto che ne consegue» (cfr. Cassazione. sezione V, 19/02/2014, n. 3935).
Per le suesposte considerazioni, poiché la pattuizione con la quale si verifica la "retrocessione" del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo contratto di donazione, si ritiene che nel caso in esame l'eventuale risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione posto in essere dall'istante in data 7 ottobre 2005 non comporta la perdita dell'agevolazione "prima casa" fruita per l'acquisto dell'immobile in data 13 gennaio 2006.