Con la risposta all'interpello 437/2019, l'Agenzia delle Entrate, avallando al tesi dell'istante, ha confermato:
- la possibilità di emettere nei confronti dello stesso soggetto
- una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento
- fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
A titolo esemplificativo, è possibile:
- emettere nei confronti del cliente
- una prima fattura differita il giorno 15 del mese, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate nei primi quindici giorni del mese, dettagliatamente documentate dai relativi DDT. Tale fattura potrà essere inviata allo SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo
- una seconda fattura differita con data fine mese, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate negli ultimi quindici giorni del mese, corredando la stessa dei relativi DDT, e provvedendo a trasmetterla allo SdI entro il 15 del mese successivo.
Viene in sostanza ribadito quanto affermato nella risposta all'interpello n. 389 pubblicata il 24 settembre 2019, nelal quale si previsava che l'indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, ove è detto che è "possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione", rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese (o altra data del mese).