Con la risposta n. 457 del 31 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
CASO
Curatore dell’eredità giacente di un contribuente morto nel 2012 nominato nel 2019.
Alla data del decesso era attiva, nei suoi confronti, un’esecuzione immobiliare, promossa nel 2008 e conclusasi nel 2014, con l’aggiudicazione dei due fabbricati pignorati. Tuttavia, il professionista incaricato della vendita non notificava al de cuius il progetto di distribuzione dei beni e, quindi, non poteva constatarne il decesso. Sempre nel 2014, gli immobili già pignorati venivano trasferiti agli aggiudicatari e contro il defunto.
Il curatore specifica, inoltre, che nell’inventario in corso di predisposizione tali beni non compaiono e che non esistono chiamati all’eredità, per cui in chiusura della procedura giacente, il compendio ereditario sarà devoluto al Demanio.
Il curatore chiede
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA
Secondo l'Agenzia i due immobili devono essere inseriti nella denuncia di successione perché al momento del decesso erano pignorati e, quindi, di proprietà del de cuius e compresi nell’attivo ereditario dell’eredità giacente. Il pignoramento, infatti, limita e non priva in modo assoluto il debitore della disponibilità del bene oggetto del provvedimento.
Inoltre, l’Agenzia richiamando l’articolo 5 del Dlgs n. 347/1990 (Tuic, Testo unico imposte ipotecaria e catastale), ritiene che, ai soli fini fiscali, deve sempre essere effettuata la trascrizione del certificato di successione redatto dall’ufficio del registro, contenente tutti i beni e i valori andati in eredità. Di conseguenza, la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione e ha rilevanza fiscale. Stesso discorso vale per la voltura per il trasferimento dei beni dal defunto all’eredità giacente, la quale, come stabilisce l’articolo 76 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, deve essere necessariamente richiesta.
In definitiva, precisa l’Agenzia “sulla base della richiamata disposizione sussiste l'obbligo, dunque, di volturare gli immobili a favore dell’eredità giacente e, pertanto, in relazione a detta formalità deve essere corrisposta la relativa imposta”.