Soggetta all’imposta proporzionale di registro la transazione che prevede obblighi di pagamento. L'imposta misura fissa è prevista solo allorquando dalla transazione non derivano obblighi di tal genere.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 29382 del 13 novembre 2019 con cui ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il rimborso della maggiore imposta a suo dire versata.
Confermate dunque le pronunce di merito con cui era stata rigettata la richiesta di rimborso dell’imposta di registro in misura proporzionale versata in relazione a due contratti di transazione che secondo la contribuente avrebbero dovuto scontare l’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 29 del dpr 131/1986.
In particolare si trattava di contratti con cui la controparte rinunciava ad un diritto di credito portato da un decreto ingiuntivo non opposto con abbandono delle procedure esecutive in corso a fronte del versamento da parte della società contribuente di una somma dovuta a saldo e stralcio.
Sul punto si ricorda che l’art. 29 del DPR 131/1986 stabilisce che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta di registro va applicata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione. L'imposta di registro in misura fissa è prevista solo allorquando dalla transazione non derivano obblighi di pagamento.
Secondo la ricorrente, gli obblighi di pagamento non deriverebbero dalle transazioni bensì dai precedenti rapporti controversi risolti con gli accordi transattivi
Nel caso di specie, invece, secondo la Cassazione era evidente che da ciascuna delle transazioni siano derivati obblighi di pagamento, a fronte dei quali la parte creditrice rinunziava al maggior credito vantato ed alle azioni esecutive intraprese nei confronti della parte debitrice principale.
Poiché, dunque, assumono rilievo gli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione ed a tali obblighi occorre fare riferimento ai fini della individuazione dell'imposta da applicare, la conseguenza che ne deriva è quella per cui l’Ufficio ha correttamente rigettato la domanda di rimborso presentata visti gli effetti giuridici degli atti portati alla registrazione.