Con la risposta n. 488 del 15 novembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- la scelta opzionale della tassazione di gruppo nella dichiarazione presentata nei termini
- e l’adozione di comportamenti coerenti delle parti
consentono all’adozione del consolidato fiscale, se con una successiva integrativa si è fatto posto a una nuova consolidata.
Nel caso di specie:
- la società consolidante, non indicava, fra le partecipanti al regime opzionale della tassazione gruppo ai fini Ires, nel modello Redditi Sc-2018, quadro OP, per il triennio 2018-2020, una società perché questa non aveva ancora deliberato la partecipazione al consolidato fiscale
- la società consolidante, in data 21 dicembre 2018, procedeva a presentare una dichiarazione integrativa con l’aggiunta della società precedentemente rimasta fuori dal quadro OP, versando contestualmente la sanzione amministrativa tributaria prevista
- la consolidane, nella nota integrativa riferita all'esercizio 2018, inseriva l’adesione al consolidato fiscale, specificando che il debito per imposte era stato rilevato “verso la società consolidante”.
- consolidata e consolidante, in riferimento al periodo d’imposta 2018, calcolavano l’Ires includendo la prima nella base imponibile del gruppo (articolo 118 del Tuir).
Evidenzia l'Agenzia che, in riferimento al caso di specie:
- l’opzione in esame, per essere valida, deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria con la dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta dal quale si intende applicare la tassazione di gruppo.Condizione rispettata dall’istante, che ha scelto il regime nel modello Redditi Sc-2018 per il triennio 2018-2020
- l’opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la prima dichiarazione, è confermata anche con riferimento alla società consolidata con la dichiarazione integrativa del 21 dicembre2018, che “si sostituisce a quella originaria”.
In definitiva
- la presentazione dell’integrativa
- e i comportamenti coerenti adottati dall’istante e dalla consolidata per il calcolo della base imponibile e della liquidazione dell’Ires
rispettano gli adempimenti previsti per il consolidato fiscale.