L’Agenzia, con la risposta n. 3/2020, ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile agli interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche.
La fattispecie oggetto dell’interpello riguarda l’aliquota IVA applicabile alle opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. In particolare, l’istante riferisce che l’oggetto della propria attività, individuato da codice ATECO 28.22.01 (fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, attività svolta presso unità locale), è quello di progettazione, costruzione e montaggio di montacarichi, servoscala, ascensori e piattaforme elevatrici anche finalizzate a consentire il superamento di barriere architettoniche. Nell’ambito della propria attività l’istante stipula con il cliente dei contratti di appalto il cui oggetto consiste nella fornitura sia del prodotto (servoscala, piattaforma elevatrice, ascensore etc.) e sia delle opere edili e accessorie necessarie all'installazione dell'apparecchiatura all'interno dell'immobile (parti comuni di edifici condominiali o nei singoli appartamenti).
Chiarimenti richiesti all’Agenzia:
Iva applicabile |
Soluzione prospettata dal contribuente |
IVA 4% |
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IVA 10% |
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L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, richiama, tra l’altro, alcuni chiarimenti resi nella consulenza giuridica n. 18/2019 (in cui sono presenti le definizioni di barriere architettoniche previste dall’art. 1 del D.M. 236/1989) e nella R.M. 70/2012. In tale ultimo documento di prassi, le cui considerazioni sono state valide ai fini dell’individuazione della portata del citato n. 41-ter), è stato chiarito quanto segue:
Pertanto, ai fini dell’agevolazione si ha riguardo alla natura del bene ceduto piuttosto che allo status soggettivo dell’acquirente.
Applicazione dell’aliquota IVA del 4%: è possibile in ogni fase di commercializzazione del bene, anche qualora il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili, nella misura in cui rispondano alle specifiche tecniche previste dall’art. 8.1.13 del D.M. 236/1989.
In definitiva, l’Agenzia, in linea con quanto chiarito nella citata R.M. 70/2012, ritiene che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche possa fruire dell’aliquota IVA del 4%, nella misura in cui le stesse rispondano alle specifiche tecniche indicate nel citato art. 8.1.13.