L’OIC ha fornito una bozza di risposta con riguardo all’eliminazione contabile di un debito oggetto di trattazione nel par. 73 dell’OIC 19 Debiti. Eventuali osservazioni possono essere inviate entro il 14/02/2020 all’indirizzo mail [email protected]
L’OIC ha fornito una bozza di risposta in merito all’ambito applicativo del par. 73 dell’OIC 19 “Debiti” che riguarda l’eliminazione contabile di un debito. In particolare, è stato chiesto se danno luogo all’eliminazione contabile del debito il cambio della controparte (ad es. in caso di cessione del credito), la modifica della forma giuridica del debito (ad es. da finanziamento a titolo obbligazionario) oppure il cambio della valuta.
A tal fine, si riporta quanto prevede il citato par. 73
OIC 19, par. 73 |
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1° PARTE |
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2° PARTE |
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3° PARTE |
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Regola generale (1° parte): l’estinzione dell’obbligazione dà luogo all’eliminazione contabile del debito.
Eccezione alla regola generale (2° parte):
Modifiche contrattuali intervenute in costanza dello stesso debito (3° parte):
Cambio di forma giuridica (si rinvia all’esempio ad esso relativo): in tal caso, rileva il cambio o meno della controparte onde stabilire se debbano essere osservate le regole contenute nella 1° o 2° parte.
Cambio di valuta (con esclusione dell’ipotesi dell’estinzione del debito prevista nella 1° parte): in tal caso, occorre valutare gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito ai sensi della 2° o 3° parte in base alle circostanze specifiche della negoziazione.
In considerazione di quanto sopra, l’OIC non ritiene necessario un suo intervento di natura interpretativa o emendativa.