Con la risposta all’interrogazione n. 5-03398 commissione finanze camera sono stati forniti chiarimenti in merito alla tassazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con particolare riguardo all’IMU.
L’interrogazione oggetto di chiarimenti attiene allo status sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i quali è prevista una detrazione ai fini IMU che ne neutralizza il valore. A tal fine, è stato chiesto se tale misura risulti confermata oppure se si intenda promuovere la parificazione legislativa degli stessi a quelli degli alloggi sociali.
Nel rispondere al quesito il Ministero osserva che la legge di bilancio 2020, anche a seguito dell’unificazione dei tributi IMU e TASI, non ha modificato il regime fiscale previsto ai fini IMU per gli enti in esame.
Nello specifico, il co. 749 della citata legge ricalca la medesima disposizione contenuta nell’art. 13 (recante le disposizioni in materia di IMU), co. 10, del D.L. 201/2011 in quanto prevede, tra l’altro, che
Inoltre, il co. 754 della medesima legge prevede che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e, tra l’altro, da quelli in esame, che continuano a non essere assimilati all’abitazione principale (sent. n. 20135/2019 Cassazione), l’aliquota di base dello 0,86% può essere, previa delibera del consiglio comunale, aumentata sino all’1,06% o ridotta fino ad azzerarla. È opportuno evidenziare che la facoltà riconosciuta ai comuni in merito all’azzeramento dell’aliquota è esercitabile per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti anche se sfitti in aggiunta agli alloggi regolarmente assegnati.
La questione attinente allo status fiscale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà oggetto di successivi chiarimenti ministeriali sulle norme introdotte dalla citata legge di bilancio 2020 circa l’IMU.
Con riguardo ai chiarimenti relativi alla promozione della parificazione legislativa tra gli alloggi ERP a quelli c.d. sociali, viene osservato che il co. 741 prevede che
Tale ultima disposizione, in maniera analoga a quella prevista dal co. 749, ricalca in parte quella prevista in materia di IMU dal co. 2 del citato art. 13 il quale stabilisce che l’imposta non si applica per tali immobili. Tuttavia, per gli alloggi sociali l’assimilazione richiede la presenza delle seguenti due condizioni: