Con la risposta all'interpello 39/2020, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente all'assegnazione, in sede di separazione, in godimento di un appartamento di proprietà del coniuge
- con successiva rinuncia all'assegnazione dell'appartamento fa parte del coniuge assegnatario
ha chiarito che NON risulta applicabile la esenzione da imposte di bollo, registro, ed altra tassa (ex art. 19, L. 74/1987)
considerato che:
- la norma in questione è una norma speciale agevolativa di natura oggettiva che investe le convenzioni patrimoniali che hanno origine unicamente nella separazione e nel divorzio, operando esclusivamente in relazione alle attribuzioni patrimoniali funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, che rappresenta il loro elemento qualificante
- mentre nel caso di specie
- la rinuncia all'assegnazione in godimento dell'immobile, con atto unilaterale di rinuncia
- e la relativa e susseguente cancellazione della trascrizione a carico dell'assegnatario
- è espressione della libera volontà del contribuente e come tale e non è collegato all'adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento di scioglimento del matrimonio.