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Notizie Flash 11/02/2020

Forfetari - comunicazione riduzione IVS entro il 28/02

Forfetari - comunicazione riduzione IVS entro il 28/02

I soggetti che nel 2020 esercitano la propria attività d’impresa fruendo del regime forfettario e

  • intendono beneficiare del regime contributivo agevolato
  • devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

Il regime contributivo agevolato si continua, invece, ad applicare anche nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Come noto, la Legge di stabilità 2016 (sostituendo l’art. 1 c. 77 L. 190/2014) ha previsto che:

  • a favore degli imprenditori che accedono al regime forfetario
  • è riconosciuto un regime contributivo agevolato che consente:
    • l’applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione IVS (non anche Gestione separata)
    • ferma restando l’applicazione del minimale contributivo.

N.B.: l’agevolazione esclude la contestuale fruizione delle seguenti riduzioni contributive:

  • over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS: del 50% (art. 59 c. 15 L. 449/97)
  • collaboratori familiari under 21 di impresa familiare che fruisce del regime agevolato: di 3 punti percentuali (art. 1 c. 2 L. 233/90)

Il contribuente potrà scegliere la agevolazione ritenuta più conveniente, operando di conseguenza.

Nel corso del 2020, i contribuenti forfettari, devono dunque:

  • versare i contributi IVS cd. “fissi” alle scadenze trimestrali, anche se di importo ridotto del 35% rispetto agli ordinari versamenti calcolati sul minimale;
  • verificare, in sede di Redditi 2021, se il reddito “forfettario” risulti maggiore o minore al “reddito minimale” fissato per il 2020 ridotto del 35%.

L’opzione per l’agevolazione contributiva:

  • è esercitata tramite istanza da trasmettere all’INPS,
  • anche in periodi successivi a quello di primo ingresso nel regime forfettario
  • può essere esercitata una sola volta dal contribuente e dura fino a revoca/fuoriuscita.

 

CASISTICHE

 

A) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2019 NON HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2019 che già nel 2019 hanno adottato il regime forfettario ma non hanno fruito del regime contributivo agevolato e che continuano ad applicare dal 1° gennaio 2020 il regime “forfetario”, sono tenuti:

  • a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
  • entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2020.

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE: l'accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso. Si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal 1 gennaio del relativo anno.

B) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2019 HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I forfettari nel 2019  che già in tale anno hanno adottato il regime contributivo agevolato:

  • qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso continuano con tali agevolazioni anche nel 2020.

C) SOGGETTI GIÀ ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Anche i soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2019 operando in regime ordinario e che applicano dal 1° gennaio 2020 il regime “forfetario”, sono tenuti:

  • a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
  • entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2020.

D) TITOLARI DI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 01/01/2020 e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, ai fini dell’agevolazione contributiva:

  • sono anch’essi tenuti a presentare la domanda accedendo al Cassetto previdenziale;
  • con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”; non viene, quindi, individuato un termine preciso per l’invio.

La massima tempestività è richiesta al fine di permettere l’inclusione tra i soggetti agevolati in sede di prima elaborazione utile (ordinaria o infrannuale) da parte dell’Inps.

 

Fac-simile di richiesta predisposta dall’Inps (all. 3 Circ. 35/2016)

All’INPS di …………………………………

Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.

__L__ sottoscritt__ _______________________________, nat__ a ____________________ il __________, cod. fis. ____________________, titolare dell’impresa iscritta al N° REA _____________ avente data di inizio attività _____________

chiede

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14 come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:

  • che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
  • che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
  • che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in corso non sarà riconosciuta;
  • che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;

_L__ sottoscritt__ ______________________, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

dichiara

che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Lì, _____________________ FIRMA

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In riferimento alla determinazione del fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali, un emendamento al Decreto Bollette (definitivamente convertito in legge ed in attesa di pubblicazione in G.U.): ha previsto l’estensione delle misure in vigore fino al 31/12/2024: per i veicoli assegnati al dipendente entro il 31/12/2024 e per i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 ed assegnati al dipendente tra il 1/01/2025 ed il 30/06/2025. Pertanto, in tali situazioni, non si applicheranno le percentuali modificate dalla legge di bilancio 2025, che: ha ridotto la percentuale riferita alle autovetture elettriche (al 10) o plug-in (al 20) incrementando quella riferita alle altre autovetture (al 50).
Notizie Flash 24/04/2025
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Fisco passo per passo 24/04/2025
Auto in uso primiscuo - Il Decreto Bollette conferma la vecchia disciplina
La legge di conversione del DL 19/2025 (Decreto Bollette) è stata approvata ieri in via definitiva dal Senato, in attesa di pubblicazione in G.U., conferma l’applicazione della vecchia disciplina agli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024 ed a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31/12/2024 e concessi nel 1 semestre 2025. Il benefit fino al 2024: l’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, in vigore fino al 31/12/2024, prevedeva la seguente situazione: Limiti di emissione di anidride carbonica Tassazione del fringe benefit Fino al 2019 2020 () 2021 - 2024 60 g/Km 30 (senza previsioni legate alle emissioni dell’autovettura) 25 Da 61 a 160 g/Km 30 Da 161 a 190 g/Km 40 50 Superiore a 190 g/Km 50 60 (): in caso di prima assegnazione (rileva la data di stipula del relativo contratto) dell’automezzo entro il 30/06/2020 continua a trovare applicazione l’aliquota unica previgente del 30.
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Notizie Flash 24/04/2025
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025 del decreto ministeriale 19 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto una modifica rilevante alla disciplina attuativa del decreto 10 marzo 2023, che regola le modalità di erogazione dei finanziamenti per i centri di trasferimento tecnologico previsti nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 2.3. Il nuovo intervento normativo amplia la platea dei soggetti beneficiari, riconoscendo la possibilità di accedere al finanziamento anche alle imprese individuali, comprese le imprese artigiane e agricole, precedentemente escluse dai criteri di ammissibilità.
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In un recente documento pubblicato nell’aprile 2025, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha delineato un quadro di crescente incertezza macroeconomica globale, mettendo in evidenza la necessità, per i singoli Stati, di adottare strategie fiscali più sostenibili e inclusive. Tra le raccomandazioni rivolte all’Italia, spicca la proposta di eliminare la flat tax sul lavoro autonomo come misura finalizzata a rafforzare la base imponibile e incrementare le entrate tributarie.
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L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2025
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