L’Agenzia, con la risposta n. 56/2020, chiarisce che sono esenti IVA le analisi del microbiota intestinale umano in quanto attività di diagnosi con finalità terapeutiche.
L’interpello in esame attiene all’applicazione o meno dell’esenzione Iva, prevista dal n. 18) del co. 1 dell’art. 10 del DPR 633/1972, alle analisi del microbiota intestinale umano rese da un contribuente (SRL) avente il codice ATECO 72.11.00 “ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria" in luogo del codice 86.90.12 "Laboratori di Analisi Cliniche" in quanto la prestazione in esame non necessita della logistica che invece richiede tale ultimo codice. Fermo restando le prestazioni svolte dall’istante nel campo della biologia molecolare, viene dallo stesso rappresentato che la prestazione in esame viene eseguita attraverso di biologici che refertano le analisi compiute e sulla base di un rapporto diretto con il cliente o con l’'interposizione di farmacie, cliniche, centri medici, ambulatori, medici liberi professionisti e simili.
L’Agenzia, nell’esprimersi, richiama il dettato normativo posto a fondamento della richiesta e cioè il citato n. 18) che prevede l'esenzione da IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con D.M. 17/05/2002.
La C.M. 4/2005 ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all’esenzione di cui al n. 18):
è limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione aventi come scopo primario la tutela della salute delle persone, inclusi i trattamenti o esami medici eseguiti a scopo terapeutico. |
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AMBITO SOGGETTIVO |
fermo restando che la prestazione va resa dai professionisti sanitari soggetti a vigilanza o individuati dal citato D.M. 17/05/2002, tale ultimo decreto prevede che sono esenti IVA, in base al citato n. 18), le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, tra l’altro, dagli esercenti le professioni di biologo e psicologo. |
ULTERIORI CHIARIMENTI DI PRASSI |
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R.M. 39/2004 |
la forma organizzativa del soggetto che rende la prestazione non rileva ai fini dell’esenzione purché la direzione tecnica della struttura sia affidata ad un medico abilitato all’esercizio della professione |
R.M. 87/2006 |
le prestazioni rese da laboratori radiologici e di analisi mediche e cliniche, in qualsiasi forma organizzati e a prescindere dalla loro direzione da medici, chimici o biologi, in quanto hanno una finalità di accertamento diagnostico, fruiscono dell’esenzione Iva. |
In conclusione, l'analisi del microbiota intestinale effettuata da un biologo della società è esente IVA in quanto la prestazione ha finalità terapeutica diretta ad identificare la patologia in capo ai pazienti.