Nel caso di affitto di azienda, le rimanenze restano a carico del concedente che cede all’affittuario solo il diritto di usare il bene produttivo (azienda): si deve, pertanto, escludere un autonomo atto di cessione da assoggettare all’Iva.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza 3415 del 12 febbraio 2020, ha accolto il ricorso di una srl.
La vicenda parte da un avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle entrate recuperava la maggior Iva dovuta per l'omessa contabilizzazione ed autofattura dei "materiali/presidi sanitari e medicinali", esistenti nel magazzino della casa di cura oggetto del contratto d'affitto d'azienda di cui la contribuente era affittuaria.
La Ctr Lazio riteneva valido l’avviso di rettifica perché solo «le normali dotazioni di scorte» potevano non essere assoggettate all’Iva e non la generalità delle merci presenti in magazzino. L’errore del giudice di merito, tuttavia, è quello di aver scisso dal contratto di affitto dell’azienda l’atto di cessione delle rimanenze, ponendosi in contrasto con la nozione civilistica di azienda secondo la quale il carattere precipuo dell'azienda è, ai sensi dell'art. 2555 c.c., «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», con la conseguenza che assume rilevanza centrale l'elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale ceduto e l'impresa.
La disciplina civilistica, a differenza di quanto ritenuto dalla Ctr, non delinea «un’autonoma figura di cessione avente ad oggetto i beni di magazzino, né distingue, quanto la condizione giuridica, tra “normale dotazione di scorte” e complesso delle merci in magazzino: i beni organizzati in funzione dell’esercizio dell’impresa, ivi incluse le rimanenze, sono considerati unitariamente come complesso aziendale. Ciò significa che la messa a disposizione delle merci rientra in un’operazione di affitto di azienda unitaria in favore della srl ed è esclusa l’assoggettabilità ad Iva dei beni.
È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: «Le rimanenze costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti e ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell’impresa e, dunque, appartenenti a tutti gli effetti al complesso aziendale, sicché, in caso di affitto dell’azienda, esse permangono in capo al concedente, che cede all’affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad Iva». La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza decidendo nel merito.