La legge di conversione del D.L. 162/2019 (c.d. Milleproroghe) ha esteso ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia,
Modifiche disposte al co. 2-bis, art. 9, D.L. 47/2014 |
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ANTE MODIFICA |
La disposizione di cui al co. 1 (si riferisce all’applicazione per gli anni 2014-2019 dell’aliquota della cedolare secca del 10% prevista dall’art. 3, co. 2, 4° periodo, D.lgs. 23/2011) si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni antecedenti alla data del 28/05/2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi ex art. 2, co. 1, lett. c), L. 225/1992. |
POST MODIFICA |
L'aliquota prevista all'art. 3, co. 2, 4° periodo, D.lgs. 23/2011 (cioè quella del 10%), si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti antecedenti alla data del 28/05/2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'art. 2, co. 1, lett. c), L. 225/1992. Inoltre, è stato previsto che per l'anno 2020 l'agevolazione trova applicazione solo per i contratti di locazione stipulati nei suddetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. |
Osservazioni:
Tuttavia, come chiarito dall’interpello n. 904-355/2018 della DRE Lombardia, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca al 10% sono richieste le seguenti condizioni:
L’altra disposizione introdotta dal D.L. 162/2019 è quella relativa