Lo svolgimento dell'attività medica in più studi da parte di un medico non integra il presupposto dell’autonoma organizzazione.
Inoltre quanto alle spese erogate per compensi a terzi, va escluso che costituiscano dato sintomatico dell'autonoma organizzazione, ai fini dell'IRAP, ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 6808 dell’11 marzo 2020 con cui è stato rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Confermato dunque l’esito dei gradi di merito che avevano giudicato illegittimo il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate ad un’istanza di rimborso Irap presentata da un medico convenzionato Asl.
Diversi sono stati i chiarimenti forniti dalla Cassazione a supporto della tesi del contribuente.
Innanzitutto avvalersi di un collaboratore addetto al ricevimento clienti ed alla ricezione di telefonate in maniera continuativa e non occasionale non dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione. A tal dirimente è il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 2016 (e ripreso da 18881/2016, 889/2017, 8189/2017 e 6116/2019) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un lavoratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.
Neppure rileva il fatto che il contribuente disponesse di due studi professionali.
Sul punto la Cassazione ha in più occasioni precisato in tema di IRAP, la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un'autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un migliore e più comodo esercizio dell'attività professionale (Cass. n. 26651/2016), commisurando il parametro della maggior comodità all'interesse del pubblico, ovvero dei pazienti (Cass. 26/03/2018, n.74295); o se l'utilizzo di un secondo studio sia funzionale a specifiche esigenze territoriali inerenti l'attività prestata in convenzione con il S.S.N. (Cass.07/12/2016, n. 25238; Cass., 25/01/2017, n. 1860).
In altri termini il solo fatto che il medico operi presso due strutture materiali "non è circostanza che possa dar luogo ad una "autonoma organizzazione" ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti" e quindi "soltanto fino strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma (cfr. Cass. 16369/2017).
Tuttavia, secondo diverse pronunce, con l'utilizzo di tre studi propri, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l'esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell'IRAP (cfr. Cass. 16369/2017; conf. Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; v. 22852/16, 22103/16).