È nullo l’accertamento fiscale basato sugli studi di settore a carico del commerciante che, trovandosi in zona periferica e degradata, applica un ricarico inferiore (tra l’altro di poco) a quello risultante dallo studio di settore. In questo caso sono consentite percentuali di ricarico inferiori alla media.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 7330 del 17 marzo 2020, ha accolto il ricorso di un grossista di Pompei.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, esercente attività di vendita all’ingrosso di bibite alla periferia di Pozzuoli.
Il contribuente non si presentava al contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, scontando questo suo comportamento sia in Ctp che in Ctr che infatti ne rigettavano le doglianze.
La Cassazione, invece, ribaltando l’esito ei gradi di merito, accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo viziata, sotto il profilo motivazionale, la pronuncia della Ctr. Infatti non era stata considerata la zona particolarmente degradata ove era ubicata l’azienda, ovvero nella zona periferica di Pozzuoli né il fatto che lo scostamento riguardava soltanto il profilo della percentuale di ricarico (che determinava solo un piccolo divario rispetto ai ricavi da studi di settore, pari al 5%) giustificato sia dalla zona di ubicazione che dalla necessità di svendere a prezzo minimo tutta la merce per poter effettuare lavori di manutenzione.
Secondo la Cassazione, infatti, l’assunto della Ctr sulla presunta carenza di elementi probatori da parte del contribuente, rappresenta una mera enunciazione non suffragata dal riferimento agli atti comunque depositati, anche in grado di appello, dal contribuente. Tanto più se si considera l’entità minima del divario dei ricavi dichiarati rispetto a quelli attesi, frutto della mancata coerenza ad un solo parametro.
L’infelice ubicazione dell’azienda rappresenta una giustificazione valida dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore, come dimostrano i seguenti due precedenti della Cassazione: