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Notizie Flash 26/03/2020

Sisma bonus solo con procedure autorizzatorie post 1° gennaio 2017

Sisma bonus solo con procedure autorizzatorie post 1° gennaio 2017

L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 93 del 24.03.2020 ha ribadito ancora una volta che:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia destinati alla realizzazione di unità abitative a ridotto rischio sismico, destinate ad essere vendute, generano a favore degli acquirenti le detrazioni d'imposta previste dal sisma-bonus (articolo 16, comma 1-septies Dl n. 63/2013);
  • a condizione che le "procedure autorizzatorie" dei lavori siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

SISMA BONUS DAL 2017

La Legge n. 232/2016, intervenendo sull’art. 16, D.L. n. 63/2013, ha rivisto la detrazione prevista per gli interventi su edifici ubicati in zone sismiche introducendo regole specifiche per usufruire della detrazione in questione.

PERCENTUALE DI DETRAZIONE

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

LIMITE

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

MAGGIORE DETRAZIONE

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

  • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.

Demolizione e ricostruzione di edifici

Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici, qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione, e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa (art. 16 del decreto legge n. 63/2013).

Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018).

acquisto immobili DEMOLITI E ristrutturati

Qualora gli interventi antisismici siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006 n. 3519, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), agli acquirenti delle unità immobiliare spettano delle detrazioni dall’imposta nella misura del 75% o dell’85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico si riduca di una o di due classi.

INTERPELLO 93 DEL 24.03.2020

Nell’interpello 93 del 24.03.2020 l’istante dichiara che

  • intende realizzare un complesso edilizio destinato a residence abitativi, oltre a garage e parcheggi, demolendo tutti i vecchi edifici preesistenti per ricostruire nuove unità immobiliari da rivendere sul mercato.;
  • tali lavori ridurranno il rischio sismico di due classi e, di conseguenza, chiede se l'acquisto delle "case antisismiche" da lui realizzate possa beneficiare del sisma-bonus (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013).

L’istante chiede dunque se per tali lavori è possibile fruire della detrazione sul prezzo di acquisto delle singole unità immobiliari, ripartita in cinque annualità che non può superare i 96.000 euro per abitazione.

RISPOSTA AGENZIA ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito nella circolare n. 13/E del 2019 (paragrafo "Sisma bonus", pagina 268) e confermato nella circolare n. 7/E del 2018 secondo cui tali agevolazioni si applicano

  • a partire dal 1° gennaio 2017,
  • per le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzato rie sono iniziate dopo la predetta data.

Dalla documentazione presentata dall'istante, tuttavia, sembrerebbe che tali autorizzazioni siano antecedenti tale data.

NOTA BENE

Resta ferma per l'istante la possibilità di farsi rilasciare dal Comune una certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria.

In conclusione, come ribadito dal quadro normativo e di prassi delineato, gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire delle detrazioni solo nel caso in cui le "procedure autorizzatorie" siano state avviate dopo 1° gennaio 2017.

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