L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 93 del 24.03.2020 ha ribadito ancora una volta che:
SISMA BONUS DAL 2017
La Legge n. 232/2016, intervenendo sull’art. 16, D.L. n. 63/2013, ha rivisto la detrazione prevista per gli interventi su edifici ubicati in zone sismiche introducendo regole specifiche per usufruire della detrazione in questione.
PERCENTUALE DI DETRAZIONE |
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. |
LIMITE |
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. |
MAGGIORE DETRAZIONE |
Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:
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Demolizione e ricostruzione di edifici |
Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici, qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione, e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa (art. 16 del decreto legge n. 63/2013). Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018). |
acquisto immobili DEMOLITI E ristrutturati |
Qualora gli interventi antisismici siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006 n. 3519, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), agli acquirenti delle unità immobiliare spettano delle detrazioni dall’imposta nella misura del 75% o dell’85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico si riduca di una o di due classi. |
INTERPELLO 93 DEL 24.03.2020
Nell’interpello 93 del 24.03.2020 l’istante dichiara che
L’istante chiede dunque se per tali lavori è possibile fruire della detrazione sul prezzo di acquisto delle singole unità immobiliari, ripartita in cinque annualità che non può superare i 96.000 euro per abitazione.
RISPOSTA AGENZIA ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito nella circolare n. 13/E del 2019 (paragrafo "Sisma bonus", pagina 268) e confermato nella circolare n. 7/E del 2018 secondo cui tali agevolazioni si applicano
Dalla documentazione presentata dall'istante, tuttavia, sembrerebbe che tali autorizzazioni siano antecedenti tale data.
NOTA BENE Resta ferma per l'istante la possibilità di farsi rilasciare dal Comune una certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria. |
In conclusione, come ribadito dal quadro normativo e di prassi delineato, gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire delle detrazioni solo nel caso in cui le "procedure autorizzatorie" siano state avviate dopo 1° gennaio 2017.