Premesso che l’art. 17-bis al D.lgs. 241/97 (introdotto dal DL 124/2019 – Collegato Fiscale 2020) – in vigore dal 1° gennaio 2020 – ha previsto per i c.d. appalti/subappalti/affidamenti “labour intensive” degli specifici obblighi in capo sia al committente che appaltatore/subappaltatore.
Relativamente agli obblighi dell’appaltatore/subappaltatore si prevede:
- l’obbligo di rilasciare le deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento delle ritenute (Irpef, addizionali, ecc.) trattenute ai lavoratori dipendenti/assimilati impiegati in via diretta nell’esecuzione del lavoro ai committenti
- entro 5 gg lavorativi successivi alla scadenza di pagamento
- procedendo al versamento tramite distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Tali obblighi vengono meno in capo all’appaltatore/subappaltatore (art. 17-bis, co. 5, D.lgs. 241/97) ove:
- le imprese appaltatrici /subappaltatrici certifichino al committente la sussistenza di determinati requisiti
- presenti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute.
Tale certificazione (DURF):
- che non può essere “autoprodotta”
- è rilasciata dall’Agenzia Entrate, previa richiesta con presentazione di apposito modello
- ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Sul termine di validità del DURF, il DL liquidità prevede che:
- quelli emessi entro il 29/02/2020 (in sostanza tutti quelli rilasciati dopo la pubblicazione del modello per la richiesta avvenuta l’11/02/2020 fino al 29/02/2020)
- conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020
- in generale, oltre il termine di validità ordinario fissato in 4 mesi dalla data del rilascio.
Si evidenzia che si tratta di uno slittamento quasi irrilevante, considerando che anche i primi DURF rilasciata il 12/02/2020 avrebbero avuto validità fino al 12/06/2020.