: Sport e Salute Spa ha aggiornato le FAQ relative all’indennità per i collaboratori sportivi. |
Svolgimento di ore di lezione |
Il soggetto che ha svolto nel mese di marzo 2020 alcune ore di lezione presso l’impianto dove lavorava percependo per il suddetto periodo un reddito da collaborazione sportiva può presentare la domanda per l’indennità di € 600 in quanto il reddito percepito per tale collaborazione non rientra nella nozione di “altro reddito” in base a quanto previsto dal D.M. 6/04/2020. |
Stage |
Il contratto di collaborazione in forma di stage consente di richiedere l’indennità a condizione che il contratto rispetti gli altri requisiti richiesti. |
Presidente o vicepresidente di associazione |
Lo stato di Presidente o vicepresidente non impedisce l’accesso al bonus purché sussistano i requisiti richiesti dalla norma. |
Ricevimento di un rateo/saldo a marzo |
Il ricevimento nel mese di marzo di un rateo/saldo relativo ad un lavoro svolto nei mesi precedenti consente di presentare la domanda per l’indennità; la normativa richiede il non percepimento di altro reddito per il mese di marzo 2020. |
Mancanza retribuzione per il mese di marzo |
L’indennità è attribuita anche ai soggetti che, fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito la relativa retribuzione per il mese di marzo 2020. |
Cedolino gennaio 2020 |
Il soggetto senza contratto cui non è stato pagato il mese di febbraio e in possesso del cedolino di gennaio 2020 non può dare lo stesso in quanto il D.M. 6/04/2020 richiede di allegare, tra l’altro, alla domanda copia del contratto di collaborazione (o lettera di incarico) o in mancanza, copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020. |
Titolarità di più rapporti di collaborazione |
Il soggetto titolare di più rapporti di collaborazione sportiva con varie ASD/SSD non è tenuto ad indicare nella domanda tutte le collaborazioni in quanto basta indicarne una sola. |
IBAN e C/C |
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Percettore di altri redditi |
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Compatibilità |
L’indennità di € 600 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione. |
Compenso orario e non mensile |
In tal caso, l’informazione da indicare nel campo seguente potrà riferirsi anche solo alla cifra relativa al compenso orario (es. 20,00). |
Errore di compilazione |
In caso di errore commesso in sede di compilazione della domanda, per dichiarare l’errore occorre inviare una mail a [email protected] avente come oggetto “errore compilazione della domanda". |
Invio domanda all’Inps |
Il soggetto che per errore ha presentato domanda all’Inps deve preventivamente rinunciare alla stessa per presentare domanda a Sport e Salute in quanto è escluso il cumulo dell’indennità in esame con quella prevista dall’art. 27 del medesimo D.L. 18/2020. |