Il Governo ha aggiornato le FAQ, relative alle attività consentite ed escluse, a seguito dell’emanazione del DPCM 26/04/2020.
FAQ RELATIVE AI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÁ COMMERCIALI |
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Vendita di calzature |
I negozi che vendono vestiti per bambini e neonati possono vendere anche le calzature per bambini. |
Consegne a domicilio |
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Negozi presenti nei centri commerciali e mercati |
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Produzione di beni senza vendita al dettaglio |
La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 del DPCM 26/04/2020, non ne autorizza la vendita al dettaglio. Sono consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 dello stesso DPCM (via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono, nonché per mezzo di distributori automatici). |
Somministrazione di alimenti e bevande |
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Servizio di asporto con auto |
Le aziende della ristorazione possono effettuare il servizio di asporto fatto in auto (drive through), ferma restano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e rispettando i divieti del consumo dei prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze. |
Concessionarie di autoveicoli |
Possono riaprire il 4/05/2020. Infatti, l’allegato 3 del DPCM 26/04/2020 prevede che tra le attività che possono riprendere sono incluse anche quelle del codice Ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. Pertanto, è possibile recarsi dal concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione. |
Vendita online di prodotti |
L’attività di commercio di prodotti effettuata online o tramite altri canali telematici è sempre consentita. |