La RM n. 35/2020 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i mod. F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’art. 1, co. 4, del DL n. 3 del 2020.
Il DL n. 3 del 2020 ha previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
I sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
E' previsto che i sostituti d’imposta compensino il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo. Quindi per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito, sono stati istituiti i codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).
Per il modello F24:
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):