Con la risposta a interpello n. 197/2020 l’Agenzia delle Entratein tema di credito di imposta ZFU
premesso che:
- l'articolo 46 del DL n. 50 del 2017, riconosce, tra l'altro, al verificarsi di determinate condizioni, l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa in detta zona.
- l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta
- possono beneficiare dell'esenzione solo i soggetti che hanno subìto la riduzione del fatturato a causa del verificarsi degli eventi sismici.
- per l'attuazione della misura agevolativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. che prevede che ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate né le sopravvenienze attive e passive
- la fruizione di queste agevolazioni avviene mediante riduzione dei versamenti, ossia in compensazione mediante il modello di pagamento F24.
è stato chiarito che:
- ai fini della quantificazione del beneficio, partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva;
- ne sono, invece, esclusi i componenti di natura straordinaria, in conformità alla ratio legis della misura agevolativa, diretta a limitare il beneficio di esenzione ai redditi derivanti dall'attività "ordinaria" svolta nella ZFU".
L'agevolazione in commento consiste, quindi, in una esenzione del reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU, le cui peculiari modalità di utilizzo prevedono che le imposte commisurate al reddito rappresentino un credito da utilizzare mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, ma pur sempre riferibili al reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU.
Con riferimento alle modalità di utilizzo del beneficio, nel ribadire essere una detassazione del reddito prodotto nel perimetro della ZFU di riferimento, si evidenzia che lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l'utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche Urbane ha natura agevolativa in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed è, in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale, poiché trattasi di imposta su imposta.