La risposta n. 208/2020 dell’Agenzia chiarisce che le prestazioni rese dai fisici medici non fruiscono del regime di esenzione IVA per mancanza del presupposto soggettivo.
L’istante, iscritto all'Ordine dei Chimici e dei Fisici, rappresenta di esercitare la professione di fisico specialista in fisica medica nei confronti di strutture pubbliche e private. A tal fine, viene chiesto se tale attività rientri nell’ambito delle presentazioni sanitarie esenti da IVA ex art. 10, co. 1, n. 18), del DPR 633/1972.
CHIARIMENTI
Il citato n. 18) del co. 1 prescrive l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
art. 99 del R.D. 1265/1934 |
Prevede la vigilanza per l'esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. |
D.M. 17/05/2002 |
L’esenzione Iva è prevista per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni di cui al D.M. 29/03/2001. |
La R.M. 128/2011 ha chiarito che l’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni sanitarie va valutata in relazione sia alla natura delle prestazioni fornite e sia ai soggetti prestatori che devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. In sostanza, l’esenzione Iva di cui al citato n. 18) è prevista solo per le prestazioni mediche poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute in base all’art. 99 del R.D. 1265/1934 o risultanti nel D.M. 17/05/2002.
Si ricorda che la L. 3/2018 ha istituito la Federazione nazionale dei fisici e dei chimi e il D.M. 23/03/2018 ha istituito l’Ordinamento delle professioni dei soggetti anzidetti prevedendo che per gli iscritti trovano applicazione le disposizioni ex D.lgs. 233/1946.
In conclusione, alle prestazioni rese dai fisici medici non si applica l’esenzione Iva in quanto gli stessi