Con laRm 39/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “6930” e “6931” per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, da parte del cessionario, dei crediti d’imposta sulla locazione di immobili introdotti dai DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Si ricorda che:
- l’art. 65 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da coronavirus
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- l'’art. 28 del DL 34/2020, in corso di conversione in legge, ha poi introdotto un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Con le risoluzioni nn. 13 (si veda “Codice tributo «6914» per il credito d’imposta botteghe e negozi” del 21 marzo) e 32 (si veda “Via libera al credito d’imposta sulla locazione di immobili” dell’8 giugno) del 2020 sono stati istituiti, rispettivamente, i codi
Va altresi evidenziato che:
- con RM 13/2020 e 32/2020
- sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo “6914” e “6920”, per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i citati crediti d’imposta.
Si ricorca che in base a quanto disposto dall’art. 122, c.2, lett. a) e b) del DL 34/2020, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati possono:
- in luogo dell’utilizzo diretto
- optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
utilizzando le modalità di comunicazione definite con il Provvedimento del 01/07/2020.
In particolare, se i cessionari utilizzano i crediti in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, il citato provvedimento stabilisce che:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 1° luglio. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, la ris. n. 39/2020 ha quindi istituito i codici tributo:
- “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24
- i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
- n el campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.