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Notizie Flash 14/07/2020

Crediti di imposta locazioni - pronti i codici tributo

Crediti di imposta locazioni - pronti i codici tributo

Con laRm 39/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “6930” e “6931” per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, da parte del cessionario, dei crediti d’imposta sulla locazione di immobili introdotti dai DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e 34/2020 (decreto “Rilancio”).

Si ricorda che:

  •  l’art. 65 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da coronavirus
    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
  • l'’art. 28 del DL 34/2020, in corso di conversione in legge, ha poi introdotto un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.

Con le risoluzioni nn. 13 (si veda “Codice tributo «6914» per il credito d’imposta botteghe e negozi” del 21 marzo) e 32 (si veda “Via libera al credito d’imposta sulla locazione di immobili” dell’8 giugno) del 2020 sono stati istituiti, rispettivamente, i codi

Va altresi evidenziato che:

  • con RM 13/2020 e 32/2020
  • sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo “6914” e “6920”, per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i citati crediti d’imposta.

Si ricorca che in base a quanto disposto dall’art. 122, c.2, lett. a) e b) del DL 34/2020, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati possono:

  • in luogo dell’utilizzo diretto
  • optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

utilizzando le modalità di comunicazione definite con il Provvedimento del 01/07/2020.

In particolare, se i cessionari utilizzano i crediti in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, il citato provvedimento stabilisce che:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 1° luglio. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, la ris. n. 39/2020 ha quindi istituito i codici tributo:

  • “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24

  • i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,
  • ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
  • n el campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.
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Scatta l’abuso del processo con condanna al risarcimento se il ricorso di legittimità è dichiarato inammissibile in una controversia di scarso valore. La responsabilità aggravata ex articolo 96, terzo comma, cpc si configura per il tentativo di coinvolgere la Suprema corte in un inaccettabile terzo grado di giudizio, senza porre alcuna questione di rilevanza generale o nomofilattica tale da scomodare il giudice di legittimità.
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025 del decreto ministeriale 19 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto una modifica rilevante alla disciplina attuativa del decreto 10 marzo 2023, che regola le modalità di erogazione dei finanziamenti per i centri di trasferimento tecnologico previsti nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 2.3. Il nuovo intervento normativo amplia la platea dei soggetti beneficiari, riconoscendo la possibilità di accedere al finanziamento anche alle imprese individuali, comprese le imprese artigiane e agricole, precedentemente escluse dai criteri di ammissibilità.
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Notizie Flash 24/04/2025
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Modello Redditi SC 2025: debutta il quadro CP per il Concordato preventivo biennale
La dichiarazione Redditi SC 2025 si arricchisce di una rilevante novità strutturale: l’inserimento del nuovo quadro CP, finalizzato a recepire gli effetti applicativi del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto con il decreto legislativo n. 13/2024. Questo strumento di compliance preventiva, riservato ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), rappresenta un passo significativo verso un sistema fiscale più stabile, trasparente e programmabile.
L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2025
Costi d’impresa e deducibilità: lo statuto non basta, l’inerenza va dimostrata nel concreto
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