Scatta l’accertamento induttivo se dopo il pagamento con il bancomat non viene subito emesso lo scontrino fiscale. Legittima la presunzione di maggiori ricavi quando i pagamenti tramite Pos e carte di credito sono superiori agli scontrini emessi.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 15586 del 22 luglio 2020, ha respinto il ricorso di un piccolo commerciante di abbigliamento.
Per la Cassazione, la Ctr ha evidenziato come a fronte di pagamenti tramite Pos e carte di credito in numero superiore agli scontrini emessi, la contribuente non abbia saputo produrre gli scontrini mancanti, anche eventualmente emessi in un secondo momento, nè abbia giustificato validamente la loro mancanza, specie con riferimento alle richiamate attività sartoriali.
Il dato oggettivo di pagamenti tramite Pos e carte di credito in numero superiore agli scontrini emessi è stato inquadrato e valutato come fatto noto determinante per il sorgere della presunzione di maggiori ricavi, che ha fatto nascere in capo alla contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, l'assenza di qualsiasi discordanza e di giustificare con documenti fiscali tutti gli incassi rilevati dall'ufficio; onere che la contribuente ha cercato di adempiere solo sminuendolo nella sua portata, ipotizzando l'emissione di scontrini in tempi diversi rispetto al pagamento effettuato in sede di vendita del capo di abbigliamento, ma senza fornire alcuna prova documentale e giustificativa di tali pagamenti, o anche dimostrando l'avvenuta registrazione e contabilizzazione dei ricavi provenienti dai pagamenti con moneta elettronica (cfr. Cass. 21078/2018).