I FATTI
La questione attiene alle modalità di indicazione in dichiarazione del compenso
- maturato nell'ambito di una attività professionale esercitata fino alla fine del 2017 nel regime dei minimi, anno nel quale è cessata la P.Iva
- e riscosso dal contribuente solo nel 2019, dopo la cessazione dell’attività.
Al riguardo si fa presente che il contribuente in esame ha fatturato il compenso anteriormente alla chiusura della partita Iva.
IL CHIARIMENTO
La C.M. 17/2012, nel fornire i primi chiarimenti relativi al regime fiscale "di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", di cui al D.L. 98/2011 (che ha modificato il regime dei contribuenti "minimi", previsto dalla L. 244/2007), aveva ritenuto che:
- in un'ottica di semplificazione, in considerazione delle modeste dimensioni dell'impresa e dall'esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l'attività (il concetto non è, dunque, applicabile ai soggetti non in regime agevolato)
- è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito dell’ultimo anno di attività considerando anche le operazioni che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria; dunque tassando nel regime agevolato i ricavi/compensi non ancora incassati e deducendo i componenti negativi non ancora pagati, a prescindere che l’attività esercitata sia di natura professionale o d’impresa
- in deroga al principio generale che ammette la cessazione della P.Iva (professionale o d'impresa) solo al momento in cui è avvenuta la "liquidazione di tutti i rapporti giuridici" (dunque una volta concluse le operazioni di incasso/pagamento di cui sopra - RM 68/2007; RM 105/2009; RM 232/2009).
Tale chiarimento è stato in seguito esteso, dalla C.M. 10/2016, ai contribuenti che accedono al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Nel caso in esame, il contribuente non si è avvalso di tale facoltà, nonostante abbia fatturato (in esclusione da Iva) il compenso anteriormente alla chiusura della partita Iva.
Per l'Agenzia:
- la circostanza che il contribuente, al momento dell'incasso del compenso nel 2019, non possieda più una partita IVA "fa si che, nel caso in esame, non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell'abitualità" che è alla base delle attività di lavoro autonomo (ma nulla cambia per le imprese)
- dovendosi, pertanto, presumere che nel 2019, quando, ormai, era chiusa la P.Iva, "non veniva più svolta alcuna attività professionale in maniera abituale"
- e, di conseguenza, il compenso percepito nel 2019 dal contribuente va dichiarato come reddito diverso nel rigo RL15 del Quadro RL del Mod. Redditi PF 2020 (ex art. 67, co. 1, lett. l) Tuir, cioè quale compenso per attività di lavoro autonomo svolta in modo occasionale).