L’annotazione della sospensione del fermo amministrativo sulla base del collegamento telematico tra concessionario della riscossione e archivio PRA non è soggetta all’imposta di bollo in quanto il contribuente non è tenuto a presentare alcuna domanda al PRA. Risposta n. 393/2020 dell’Agenzia.
Il fermo amministrativo iscritto dall’agente della riscossione permane, in caso di accoglimento dell’istanza di rateizzo del pagamento, fino al totale pagamento delle rate. Tuttavia, gli agenti della riscossione consentono, a seguito del pagamento della 1° rata, la sospensione degli effetti del fermo. L’annotazione al PRA del provvedimento di sospensione fino ad oggi è stata richiesta dal contribuente agli sportelli degli uffici PRA con la presentazione di un’istanza assoggettata all’imposta di bollo. A tal fine, si chiede se in ossequio alle disposizioni di seguito indicate anche la sospensione del fermo amministrativo sia esente da imposta di bollo in quanto non è più prevista la presentazione dell’istanza al PRA del contribuente.
D.lgs. 98/2017 |
A decorrere dall’1/01/2020, i provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca sono notificati dal concessionario della riscossione al MIT tramite il collegamento telematico con il CED, che li comunica in via telematica al sistema informativo del PRA. |
Legge di bilancio 2020 |
I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del PRA eseguono le iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto. |
La nuova modalità con cui ottenere la sospensione del fermo dei veicoli a motore esclude la presentazione al PRA di qualsiasi domanda dal contribuente.
Il venir meno dell’istanza del contribuente ha fatto venir meno l'oggetto dell'imposta di bollo.
In conclusione, per quanto sopra evidenziato, si ha che è esente dall’imposta di bollo anche la sospensione del fermo amministrativo essendo annotata sulla base del collegamento telematico tra concessionario della riscossione e archivio PRA.