La fattispecie oggetto dell’interpello attiene all’applicabilità o meno del bonus facciate con riguardo ai seguenti interventi che si intendono realizzare sui balconi:
- rimozione della pavimentazione e conseguente suo rifacimento e impermeabilizzazione;
- rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.
CHIARIMENTI
La C.M. 2/2020 ha fornito i seguenti chiarimenti:
- l’ammissione al beneficio è prevista per gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, ossia quelli sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, nonché quelli sugli altri lati dello stabile e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale;
- con riguardo agli interventi su balconi o ornamenti e fregi, la detrazione spetta:
- per gli interventi di consolidamento, ripristino, compresa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei medesimi;
- anche per gli altri costi che siano strettamente collegati alla realizzazione di tali interventi.
Il beneficio in esame spetta anche per le spese sostenute per gli interventi relativi a:
- rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone;
- rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e frontalini e successiva tinteggiatura.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni richieste, il contribuente potrà fruire del bonus facciate per gli interventi in esame.