L’Agenzia delle entrate può contestare alla società ricavi in nero quando i soci, pur avendo redditi esigui, fanno prestiti infruttiferi all’ente senza fornire la prova della provenienza del denaro.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19780 del 22 settembre 2020, ha respinto il ricorso di una srl.
La vicenda riguarda una piccola impresa di Napoli alla quale i soci avevano fatto prestiti infruttiferi. Una strana circostanza dal momento che, dichiarazione alla mano, i contribuenti non erano titolari di grossi redditi.
La Ctr Campania, confermando l’esito di primo grado, rigettava l’appello della contribuente. Secondo i giudici la società contribuente non aveva fornito, in relazione alle anticipazioni ricevute dai soci, alcuna prova in ordine alla provenienza del denaro relativo ai versamenti erogati dalle parti; inoltre l'esiguità dei redditi dei singoli rappresentava l'indizio di un occultamento fiscale di utili conseguiti dalla società, distribuiti ai soci e, successivamente, tradotti in versamenti nella società.
Il verdetto è stato reso definitivo dalla Cassazione che ha rigettato definitivamente il ricorso della società.
Con esso lamentava illogicità della motivazione per avere la Ctr affermato che l’esiguità dei redditi dei soci nel periodo di imposta in questione non giustifica le anticipazioni dagli stessi effettuate in favore della società, non considerando la più complessiva capacità finanziaria accumulata nei periodi di imposta precedenti, come l’esistenza di disinvestimenti.
Nel rigettare la doglianza la Cassazione ha spiegato che l'esiguità dei redditi dei soci conferenti, inidonea a giustificare i finanziamenti alla società in misura conforme all'impegno dagli stessi assunto è, al contrario, circostanza idonea a fondare una presunzione di distribuzione di utili extrabilancio. Infatti, l'effettività di un finanziamento infruttifero in favore della società non potrebbe comunque neppure desumersi dalla prova della capacità di spesa e dalla disponibilità di liquidità in capo al socio finanziatore, giacché le anticipazioni dei soci, laddove (come nella specie) siano ingiustificate possono essere considerate quali ricavi in nero (cfr. Cass. 14066/2017).