Legittimo l’accertamento da redditometro basato, tra l’altro, sul possesso di una barca a vela soprattutto quando il contribuente dichiara redditi bassi; non serve eccepire una successione ereditaria percepita molti anni prima del sostenimento delle spese contestate.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 23469 del 26 ottobre 2020, ha respinto il ricorso della contribuente.
Confermata dunque la legittimità di un avviso di accertamento per il 2008 basato sulla disponibilità di una barca a vela, di un immobile adibito a residenza principale per cui il contribuente versava circa diecimila euro di mutuo annui, collaboratore domestico, rata premio assicurativo e acquisto di un immobile, a fronte di un reddito dichiarato pari a zero.
Secondo la Cassazione la presenza di incremento patrimoniale e la disponibilità di determinati beni - indice di ricchezza - dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass. 17534/2019, 27811/2018 e 17793/2017).
Nel caso di specie non è stato sufficiente per il contribuente invocare la successione ereditaria risalente al 1994 per giustificare spese sostenute moltissimi anni dopo (2007-2008).
Infatti, secondo consolidato orientamento della Cassazione, l’art. 38, comma 6 del D.P.R. n. 600 del 1973) chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi (cfr. Cass. 4167/2018, 20143/2017, 14885/2015, 8995/2014).