Legittimo per le società il diritto al bonus fiscale per la riqualificazione energetica sugli immobili merce locati.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 25714 del 13 novembre 2020, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Si consolida quindi l’orientamento favorevole ai contribuenti. Annullata definitivamente la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio a seguito di un controllo formale ex art. 36-ter del dpr 600/1973 con cui erano stare recuperate le detrazioni per il bonus energetico. Secondo l’Agenzia non spettavano le agevolazioni sui beni merce a differenza di quanto riconoscibile per i beni strumentali (a tal fine richiamava le risoluzione 340 e 303/E del 2008).
Nonostante la soccombenza nei gradi di merito l’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione ove denunciava violazione di legge in quanto la ratio della normativa era quella di avvantaggiare coloro che si erano assunti il peso economico del miglioramento energetico degli immobili; di conseguenza per i titolari di reddito di impresa l’agevolazione poteva spettare solo per i fabbricati strumentali mentre era verosimile ritenere che i corsi di riqualificazione di edifici locati vengano posto sostanzialmente a carico dei conduttori.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione richiama diversi precedenti conformi (cfr. Cass. 19815/2019, 19816/2019, 20163/2019 e 29162/2019) secondo cui il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 344 e seguenti (Finanziaria 2007) e al D.M. economia e finanze 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.
Ciò perché la ratio legis del bonus fiscale relativo al caso di specie, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell'intento d'incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa" ed ai titolari di "reddito d'impresa", incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta.