Con la Risposta a interpello n. 552/2020, l’Agenzia affronta il caso della permuta ai fini IVA (art. 11 DPR 633/72), che si profila laddove le operazioni effettuate dalle parti sono rese ciascuna in controprestazione dell’altra (e la seconda funge da corrispettivo della prima).
Nel caso di specie:
- un Comune ha affidato a una società la realizzazione di un impianto per la produzione di energia, concedendo ad essa il successivo utilizzo dell’impianto dietro pagamento di un canone
- nell’ambito della convenzione stipulata, le parti hanno, poi, stabilito che il pagamento delle fatture relative alla costruzione dell’opera può avvenire mediante compensazione con le fatture del Comune relative ai canoni d’uso.
Nella fattispecie prospettata, secondo l’Agenzia, non si configura una permuta.
Motivazione: l'Agenzia evidenzia che la permuta si caratterizza per la natura della controprestazione:
*) che non è rappresentata dalla corresponsione di un prezzo in denaro
*) bensì dalla cessione di un bene o dalla prestazione di un servizio a fronte di un’altra cessione o prestazione della controparte.
Nel caso di specie, la compensazione delle reciproche posizioni di debito e credito rappresenta una mera modalità di regolazione dei rapporti commerciali di natura finanziaria.
Ciò in quanto la convenzione:
- non evidenzia che:
- le prestazioni costituiscano l’una il corrispettivo dell’altra (non fa alcun riferimento all’art. 1552 c.c.)
- né se l’ammontare del corrispettivo del servizio reso dalla società sia fissato al netto del valore del canone (elemento che avrebbe potuto far supporre la natura permutativa dell’operazione)
- inoltre, i lavori di realizzazione dell’impianto pare siano stati affidati solo successivamente alla società in parola.
Pertanto, nel caso in esame, si configurano due distinte operazioni:
*) quella fornita dalla società al Comune è soggetta ad IVA mediante split payment
*) quella fornita dal Comune potrà essere con Iva (se ritenuta inerente all'attività commerciale dell'Ente territoriale) o in esclusione da Iva (in caso contrario).