Con la risposta a interpello 131 del 02/03/2021, relativamente al trattamento ai fini IVA del trasferimento di quote di emissione nell’ambito di un contratto di tolling relativo alla produzione di energia, con riferimento al caso posto in esame, l'Agenzia consideratoche
- nella citata tipologia contrattuale vi è uno specifico obbligo di fare in capo al c.d. “toller”, strumentale ad assicurare che vi siano le condizioni affinché il c.d. “tollee” effettui l’attività ad esso commissionata e adempia agli obblighi di legge che gravano su di esso
- nel caso esaminato, il trasferimento delle quote di emissione dal toller al tollee, unitamente al pagamento delle commissioni dovute, costituisce una parte del complessivo corrispettivo dovuto al tollee per la prestazione di trasformazione del gas in energia elettrica.
ha chiarito che
- ai fini IVA, il riferimento è la disciplina delle operazioni permutative contenuta nell’art. 11 del DPR 633/72, il quale dispone che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”.
- che ciascuna operazione, effettuata in corrispettivo di un’altra, deve essere assoggettata ad IVA in via autonoma e la base imponibile delle singole operazioni è pari al valore normale dei beni o servizi che formano oggetto delle operazioni stesse, a norma dell’art. 13 comma 2 lett. d) del DPR 633/72
- di conseguenza, la base imponibile IVA, riferita alle operazioni in natura consistenti nel trasferimento delle quote di emissione, è da determinarsi sulla base del valore normale, corrispondente al valore delle quote di emissione acquistabili sul mercato 20 giorni prima del termine pattuito contrattualmente per la consegna al tollee, da parte del toller, delle quote di emissione.