Il MEF, con il DM 17/03/2021, ha provveduto alla sospensione dal Registro dei revisori legali di 4.027 persone fisiche e 26 società di revisione che, per almeno un’annualità nel periodo 2019-2020, non hanno provveduto al versamento del contributo annuale.
Ai sensi dell’art. 21, comma 7 del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39, “gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno”.
In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, l’art. 24-ter del medesimo decreto stabilisce che il MEF, “decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro”.
Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall’ordinamento. Qualora, come nel caso di specie, per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale.
I soggetti coinvolti avranno sei mesi di tempo per mettersi in regola con i contributi omessi, corrispondendo anche gli interessi legali e le eventuali spese sostenute per riscuoterli.
In caso contrario, il Ministero dell’Economia e delle finanze, previa comunicazione, provvederà alla cancellazione definitiva dal Registro dei revisori degli iscritti rimasti morosi.
Avverso il provvedimento di sospensione, si legge nei due decreti, è comunque ammesso ricorso al tribunale ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.