È nulla l’iscrizione a ruolo sulla tassazione separata se l’Agenzia delle entrate non ha preventivamente comunicato al contribuente l’esito della liquidazione automatica. E ciò in quanto non è il contribuente ad auto liquidare l’imposta ma è l’Ufficio che procede alla liquidazione.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 17763 del 22 giugno 2021, ha accolto il ricorso di un contribuente.
Oggetto di impugnazione è una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis relativa ad un reddito soggetto a tassazione separata.
I gradi di merito vedevano rigettate le doglianze del contribuente che così ricorreva in Cassazione deducendo l’obbligatorietà della preventiva notifica dell’avviso di liquidazione che, nel caso di specie era mancata, determinando l’illegittimità della cartella per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ha ricordato l’orientamento secondo cui in tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, l. n. 311/2004 obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Nel qual caso, l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. Cass. 1647/2021, 7291/2020 e 22484/2019).