Sono online le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. I
In particolare, nelle Faq appena pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.
Si premette che il nuovo c. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 1 c. 1 lett. b) del DL 157/2021 dispone che:
- nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione edilizia spettante:
- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 c. 13-bis del DL 34/2020.
Relativamente alla decorrenza della citata disposizione, nelle FAQ si chiarisce che
- il c. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021
- l’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e l’obbligo di attestazione della congruità delle spese non sussiste per i contribuenti che, anteriormente al 12 novembre 2021, hanno:
- ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
- assolto ai relativi pagamenti;
- esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, mediante la relativa annotazione, anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate (al riguardo le specifiche tecniche saranno aggiornate entro il 26 novembre 2021).
Relativamente al Superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020, il visto di conformità - già richiesto in caso di opzione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 - diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:
- precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
- presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (nuovo comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020).
Su tale aspetto, nelle FAQ si chiarisce che l’obbligo del visto di conformità si applica anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Da tale risposta, ne deriva che l’obbligo di apporre il visto di conformità renda necessario sulla documentazione che dà diritto al superbonus e NON sulle dichiarazioni dei redditi.