La circolare INPS, 4 aprile 2022, n. 47, illustra le attività svolte dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta riguardanti l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 28 febbraio 2022, la Certificazione Unica 2022 è stata resa disponibile all’utenza ed è stata trasmessa, entro il 16 marzo 2022, all’Agenzia delle Entrate. Qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati.
Nella circolare sono indicate nel dettaglio tutte le modalità attraverso le quali il cittadino può richiedere la Certificazione.
I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2022 al seguente indirizzo: [email protected].
La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.
I titolari di pensione che effettuano l’accesso all’area “MyINPS” - esclusivamente mediante SPID, CIE, o CNS - troveranno nella propria area riservata un avviso con le indicazioni utili per ricevere la Certificazione Unica via mail o PEC.
Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2022 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS mediante una delle seguenti modalità: credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0.
L’intermediario, preliminarmente all’accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo.
In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato delega, , l’intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:
La visualizzazione della Certificazione Unica 2022 da parte degli intermediari è subordinata all’inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l’utente. In particolare, ai fini dell’accesso alla banca dati, l’intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2022, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:
Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenzadel titolare o dell’erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:
In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2022, corredando la predetta richiesta, della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell’Istituto.
Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta l’istanza.