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Notizie Flash 03/11/2022

Modello Eas 2022 - Remissione in bonis entro il 30/11/2022

Modello Eas 2022 - Remissione in bonis entro il 30/11/2022

Entro il 30/11/2022 gli enti associativi, interessati alla presentazione del modello Eas per il periodo d’imposta 2022 (termine fissato al 31/03/2022), ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione, devono presentarlo avvalendosi della remissione in bonis.

Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame, è necessario versare contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione di 250 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite modello F24-Elide con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario, indicando il codice tributo 8114.

in generale, il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.

Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.03 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Primo modello EAS

Modello EAS successivo al primo in caso di variazioni

Entro 60 giorni dalla costituzione

Entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni

Pertanto, entro il 31/03/2022 andava presentato il modello nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati nel 2021.

In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29.09.2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine per la presentazione del modello EAS non è perentorio. 

Pertanto, la presentazione oltre i termini esclude l'applicazione del regime di favore solo per le attività precedenti la data di presentazione del modello

Risulta invece possibile applicare il regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello.

La presentazione oltre i termini del modello EAS è comunque sanabile con la c.d. “remissione in bonis”, l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore - di non perdere i benefici, in caso di:

  • errori formali, oppure di
  • ritardi

nell'invio di comunicazioni/attestazioni. 

In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve:

  • inviare la comunicazione;
  • versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 250 utilizzando il mod. F24, con 
  • codice tributo “8114”, e 
  • indicando come “anno di riferimento” quello per cui si effettua il versamento;

entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Entro il 30/11/2022 gli enti associativi, interessati alla presentazione del modello Eas per il periodo d’imposta 2022 (termine fissato al 31/03/2022), ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione, devono presentarlo avvalendosi della remissione in bonis.

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