In relazione alla possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari emersi in seguito agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali (articoli 36-bis Dpr n. 600/1973, e 54-bis decreto Iva), per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, a prescindere dal periodo d’imposta, sia già regolarmente in corso il pagamento rateale avviato negli anni precedenti e non decaduti alla stessa data, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito foglio di calcolo per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma di favore.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. È possibile, inoltre, prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.
Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere in ogni caso ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.