Con la risposta 236 del 02/03/2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- con riguardo all'applicazione del c.d. bonus facciate ex art. 1. c- 219 e ss, L. 160/2019;
- per stabilire l’aliquota di detrazione spettante (90% se le spese sono sostenute nel 2020 e 2021 o 60% se sono sostenute nel 2022) in capo a una società occorre riferirsi al principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, in luogo del principio di cassa.
È irrilevante, pertanto, il momento di pagamento dell’importo dei lavori e degli importi professionali.