Con la circolare n. 8 del 7 marzo 2023, le Dogane hanno ricordato, in tema di prodotti alcolici e settore d’imposta della birra, che:
La legge n. 14 del 2023 ha inserito l’art. 15-bis, rubricato “Disposizioni in materia di accisa sulla birra”, con il quale ha disposto un riordino dei trattamenti d’imposta applicabili nel settore disciplinato dal D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.).
Infatti, con efficacia limitata all’anno 2022, la legge n. 234 del 2021 aveva introdotto modifiche ai regimi impositivi della birra incrementando il beneficio per i birrifici (con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri); introducendo specifiche riduzioni di accisa per i birrifici ricompresi nell’art. 35, comma 3-quater, del T.U.A. (aventi produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri); riducendo l’aliquota normale di accisa sulla birra.
Esaurito il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2023 hanno ripreso efficacia le aliquote di accisa in precedenza fissate (si rinvia a circolare n. 1/2023 del 10 gennaio 2023).
L’art. 15-bis del citato decreto-legge n. 198/22, entrato in vigore in data 28 febbraio 2023 ex art. 1, comma 10, della legge n. 14/23, ha previsto interventi di analoga natura valevoli per l’intero anno 2023, quindi con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2023, ed ha statuito al contempo criteri per l’applicazione delle aliquote ridotte di accisa nonché per ottenere il rimborso della maggiore imposta nel frattempo corrisposta. In particolare:
L’esercente avente titolo presenta l’istanza per il rimborso della complessiva maggiore accisa pagata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto di immissione in consumo della birra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 29 maggio 2023.